Gli accordi raggiunti con la Pratica Collaborativa
Alle pattuizioni raggiunte verrà infine attribuita efficacia nei modi previsti dall’ordinamento.
Quindi, se la procedura ha ad oggetto una separazione o un divorzio, oppure una modifica delle condizioni, gli accordi possono essere formalizzati tramite la procedura semplificata prevista dalla LEGGE 162 del 2014, oppure possono essere trasfusi in un ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto, o di modifica. Ugualmente si ricorrerà al Tribunale per dare efficacia agli accordi raggiunti tra genitori non sposati. L’esito positivo non è ovviamente garantito.
Scegliendo la pratica collaborativa le parti si impegnano a profondere ogni sforzo per il raggiungimento di un accordo condiviso ma non rinunciano al diritto di agire in giudizio. Tale diritto potrà tuttavia essere esercitato solo allo scadere del termine previsto dal contratto di partecipazione, ovvero 30 giorni dalla comunicazione scritta di interruzione del procedimento; inoltre, come si è detto, potrà essere esercitato solo a mezzo di nuovi difensori.