La negoziazione assistita

La negoziazione assistita

La legge 162 del 2014 prevede che le parti tra le quali sia sorta una controversia possano tentare di trovare una composizione della lite stipulando una convenzione di negoziazione con la quale si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà, con l’assistenza degli avvocati, per trovare una soluzione amichevole.

 

Per alcuni tipi di controversie, l’invito al procedimento di negoziazione è condizione necessaria prima di iniziare un giudizio e l’eventuale accordo raggiunto, munito delle necessarie certificazioni degli avvocati, costituisce titolo esecutivo.

 

Nei casi di separazione, divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, gli accordi raggiunti dalle parti a seguito della stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, possono produrre gli effetti di un provvedimento giudiziale attraverso una procedura molto semplificata rispetto a quella “classica” del ricorso congiunto dinanzi al Tribunale civile: ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, gli accordi vengono direttamente trasmessi all’Ufficiale di Stato Civile per le trascrizioni.

 

Solo nel caso in cui vi siano figli e il PM ritenga che l’accordo non risponda al loro interesse, è fissata udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale. Sia le parti che gli avvocati devono tenere riservate le informazioni acquisite nel corso del procedimento, che non possono pertanto essere utilizzate nel caso di mancato accordo ed eventuale successivo giudizio.

 

Una forma particolare di negoziazione assistita è la PRATICA COLLABORATIVA, dove la cooperazione in buona fede e lealtà è supportata dall’ulteriore impegno alla trasparenza, oltre che dal fatto che gli avvocati ricevono un mandato limitato alla negoziazione.

 

Anche al di fuori della pratica collaborativa, la negoziazione assista dagli avvocati può svolgersi con la facilitazione di un terzo neutrale.